OPERAZIONE A PREMI
dal 6 febbraio al 23 febbraio 2025.
REGOLAMENTO
“MONSTER TRUCKS TOYS CENTER - FEBBRAIO 2025”
1. SOGGETTO PROMOTORE
MATTEL ITALY S.r.l. (in seguito “MATTEL” o “Soggetto Promotore”) sede legale piazza Repubblica, 32 - 20124 Milano - Codice Fiscale: 05830030150 e Partita IVA: 01338000035.
2. SOGGETTO ASSOCIATO
PRÉNATAL RETAIL GROUP S.p.A. (in seguito “TOYS CENTER” o “Soggetto Associato”) sede legale in Via Bertani, n°6 – 20154 Milano - Codice Fiscale e Partita IVA: 11943650157.
3. SOGGETTO DELEGATO
Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379.
4. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Operazione a premio, destinata ai consumatori finali, con promessa di premio certo con consegna contestuale.
5. OBIETTIVO
L’Operazione a Premio MONSTER TRUCKS TOYS CENTER - FEBBRAIO 2025 (di seguito anche solo “Operazione”) è realizzata con l’intento di promuovere la vendita e la notorietà dei giocattoli Hot Wheels Monster Trucks a marchio MATTEL®.
6. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Operazione si svolgerà su tutto il territorio italiano e su quello della Repubblica di San Marino presso tutti i punti vendita fisici Toys Center (e loro affiliati), che aderiscono e che promozionano l’iniziativa esponendo l'apposito materiale pubblicitario.
Sono esclusi gli acquisti presso i siti di commercio online.
7. DESTINATARI
I soggetti destinatari sono tutti i consumatori possessori della carta fedeltà Toys Center (di seguito anche solo “Partecipanti” o “Consumatori” o al singolare “Partecipante” o “Consumatore”) acquirenti, nel periodo della promozione, dei prodotti oggetto dell’Operazione presso i punti vendita fisici Toys Center (e loro affiliati) aderenti all’iniziativa.
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa e, in caso di partecipazione, la stessa non sarà considerata valida:
- i non possessori della carta fedeltà Toys Center;
- i Consumatori che effettuano gli acquisti online.
8. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 6 febbraio 2025 al 23 febbraio 2025.
9. PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
Saranno oggetto della manifestazione tutti i prodotti della linea giocattoli Hot Wheels Monster Trucks a marchio MATTEL® (esclusivamente giocattoli e non prodotti di merchandising).
10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Consumatori possessori della carta fedeltà Toys Center che nel periodo previsto dalla promozione acquisteranno almeno uno dei prodotti oggetto dell’Operazione, esclusivamente presso uno dei punti vendita fisici Toys Center (e loro affiliati) presenti in Italia e che espongono il materiale pubblicitario della promozione, riceveranno senza alcun costo aggiuntivo, direttamente alle casse oppure al box informazioni, il premio in palio come descritto al paragrafo SPECIFICHE RIGUARDANTI I PREMI IN PALIO.
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per ogni scontrino riportante l’acquisto di almeno uno dei prodotti in promozione, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati, il Consumatore avrà diritto a ricevere un solo premio, ad esempio se in un unico scontrino sono riportati 3 prodotti oggetto dell’Operazione sarà consegnato al Partecipante un solo premio.
Nell’eventualità che in un punto vendita fisico non siano più disponibili i premi da consegnare contestualmente all’acquisto verrà immediatamente ritirato il materiale pubblicitario e la promozione non verrà comunicata ai Consumatori. L’iniziativa non è cumulabile con altre operazioni a premi.
12. TEMPI CONSEGNA PREMI
La consegna del premio sarà effettuata, senza alcuna spesa per il vincitore, contestualmente all’acquisto presso il punto vendita aderente direttamente alle casse oppure al box informazioni dei punti vendita TOYS CENTER. Non sono previste modalità diverse da quelle descritte per il ritiro-ricevimento del premio.
13. MONTEPREMI
Valore totale montepremi stimato: 12.500,00 € iva inclusa
Tenuto conto delle precedenti esperienze di adesione a operazioni aventi una natura all’incirca simile, si stima di erogare circa n. 2.000 premi.
14. SPECIFICHE RIGUARDANTI I PREMI IN PALIO
VOUCHER che consente di ottenere lo sconto del 50 % per l’acquisto di biglietti per l’evento MONSTER TRUCK che si terrà a TORINO esclusivamente per gli spettacoli delle 18:30 di sabato 22/02/2025 e domenica 23/02/2025.
Lo sconto del 50% è applicabile a tutti i tipi di biglietti con la sola esclusione dei biglietti pacchetto VIP.
Si possono acquistare più biglietti in un’unica transazione sul sito https://www.livenation.it/toyscenter e fruire dello sconto in quanto il codice sarà da inserire al momento del pagamento.
Il VOUCHER va utilizzato prima possibile per poter godere della scelta dei posti preferiti ed è utilizzabile fino al 23 febbraio 2024 compatibilmente con la disponibilità dei posti.
Lo sconto è valido solo per gli acquisti dei biglietti online e non sarà abbinabile ad altre agevolazioni o promozioni.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito https://www.livenation.it/toyscenter
Il premio non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o in beni differenti da quelli previsti e la sua validità non potrà essere prorogata.
Il Soggetto Promotore si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o maggior valore dandone tempestivo avviso ai destinatari della promozione.
15. PUBBLICITÀ
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai destinatari della stessa, veicolati su volantini, dépliant, social network e locandine presenti nei punti vendita, riporteranno chiaramente le condizioni di partecipazione e saranno coerenti con il presente regolamento.
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che riterrà opportuni. Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso il Soggetto Promotore.
Il regolamento completo dell’Operazione è disponibile sul sito https://www.regolamentoconcorso.it/monstertrucks
16. TUTELA DELLA PRIVACY (Dlgs 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679)
Il trattamento dei dati personali è previsto nel solo caso in cui un Consumatore decidesse di contattare
il Soggetto Promotore per sue necessità specifiche in quanto la meccanica dell’Operazione non prevede
la raccolta di dati.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 e del Dlgs 196/2003 e successivo Dlgs 101/2018, il Soggetto Promotore in qualità di titolare del trattamento dei dati personali eventualmente
raccolti, informa che i dati saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici limitatamente alla gestione dell’Operazione e messi a disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione della manifestazione per le operazioni strettamente strumentali all’Operazione stessa, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque necessari alla gestione della manifestazione, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ecc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative all’Operazione, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 679/2016 e delle norme di legge.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i Partecipanti potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: DMT Telemarketing Srl – operazione MONSTER TRUCKS TOYS CENTER - FEBBRAIO 2025 - Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).
17. DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
Il Soggetto Promotore dichiara che:
1. Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.
2. Poiché il premio viene consegnato agli aventi diritto contestualmente all’atto dell’acquisto dei prodotti in promozione, non si presta fideiussione in base all’art. 7 punto 1b) del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430.
3. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro.
4. Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di modificare o integrare il presente regolamento senza mai determinare una lesione dei diritti acquisiti dai Partecipanti all’iniziativa. Nel corso dell’Operazione, possono essere proposte nei confronti dei Partecipanti condizioni migliorative anche per periodi limitati.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte del Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.
5. La partecipazione all’Operazione comporta per il Partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. Qualora un Partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
6. È vietato ai Partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’iniziativa. Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i Partecipanti accettano che il Soggetto Promotore possa effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei Partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
7. L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti operazioni a premi.
8. Richieste di ritiro premi presentate con modalità diverse da quelle previste non permetteranno di ricevere il premio.
9. Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato se questo non è, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa di forza maggiore non imputabile al Soggetto Promotore che gli impediscano di rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore.
10. Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità nel caso di problematiche non prevedibili, indipendenti dalla propria volontà, che impediscano il corretto svolgimento dell’Operazione, come cause di forza maggiore, quali pandemie, calamità naturali, condizioni climatiche, ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Soggetto Promotore stesso.
11. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Casalecchio di Reno, 23 gennaio 2025
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